e-mail: as-pe@cultura.gov.it   PEC:  as-pe@pec.cultura.gov.it   tel: (+39) 085 4549724

Archivio di Stato di Pescara

Fotoriproduzione

La riproduzione dei documenti conservati nell’Archivio di Stato di Pescara deve essere previamente autorizzata. 

Dal 29 agosto 2017 (L. 4 agosto 2017, n. 124 che ha modificato l’art. 108 del Codice Beni culturali), a seguito della Circolare ministeriale n. 33 del 7 settembre 2017, e relativo addendum, circolare n.39 del 29 settembre 2017, sono modificate le procedure di fotoriproduzione. I canoni e i corrispettivi per la concessione d'uso di immagini sono determinati ai sensi del DM 108 del 21/03/2024.

1. Riproduzione con mezzi propri a uso personale e di studio

La fotoriproduzione con mezzi propri è libera e gratuita e deve avvenire esclusivamente presso i locali di Sala studio, nelle modalità indicate dai referenti del servizio previa compilazione del Modello di richiesta fotoriproduzione (scaricabile dalla sezione Modulistica).

♦É vietato l'utilizzo di scanner manuali, stativi o treppiedi.

2. Riproduzione a cura del Laboratorio di fotoriproduzione

L’Archivio di Stato di Pescara offre un servizio di riproduzione dei beni archivistici e librari sia per l’utenza sia per provvedere ai compiti istituzionali e alla realizzazione di attività promozionali e didattiche. Per richiedere le riproduzioni è necessario compilare l’apposito modulo Modello di richiesta fotoriproduzione (scaricabile dalla sezione Modulistica) e seguire le indicazioni del personale. Possono tuttavia essere esclusi dalla riproduzione, per motivi di corretta conservazione e sicurezza, documenti di particolare rarità e pregio o documenti che presentino fragilità e corruzione del supporto. 

L’utente può acquistarecopie cartacee e digitali del materiale posseduto dall'Archivio di Stato di Pescara. Le riproduzioni verranno effettuate, previa indicazione esatta della loro segnatura (denominazione del fondo archivistico, dell'eventuale serie, numero di busta, registro o filza, numero di carta, data dei documenti, e il tipo di riproduzione richiesta) e verifica delle condizioni di riproducibilità da parte dell'ufficio preposto. Le richieste verranno evase entro max.15 giorni; tempistiche  diverse  potranno essere fornite nel caso di  un elevato numero di riproduzioni. 

 

Rilascio di copia conforme all'originale: E' possibile richiedere copia conforme della documentazione conservata dall'Archivio di Stato a fini giuridico-amministrativi, compilando l’apposito modulo Modello di rilascio copia conforme (scaricabile dalla sezione Modulistica) redatto in carta bollata (16 €) in cui deve essere indicata l'esatta collocazione archivistica.  L'utente che richiede copie conformi di documenti deve essere a conoscenza delle seguenti regole: 

  1. il bollo viene applicato per ogni singolo documento (un fascicolo archivistico può essere considerato un unico documento se viene riprodotto integralmente);
  2. si applicano ulteriori marche da bollo da 16 euro ogni quattro facciate, o frazione, di ciascun documento A4;
  3. Le copie si effettuano, si consegnano e si pagano con le stesse modalità per la riproduzione dei documenti. 

 

-Il personale provvederà al rilascio delle fotoriproduzioni richieste esclusivamente dopo visione della ricevuta del pagamento effettuato.

-Non si rilasciano estratti per riassunto o certificati degli atti di stato civile, per i quali è invece necessario rivolgersi ai Comuni presso i quali gli atti di stato civile sono stati registrati in originale.

-Copie degli atti notarili allegati alle volture catastali non possono essere rilasciate se non dal notaio che li ha rogati e, successivamente alla cessazione dall’esercizio, dal competente Archivio Notarile Distrettuale.

-Gli Atti di Stato Civile posteriori all’anno 1865 versati negli Archivi di Stato sono consultabili ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 30.09.1963, n. 1409. Il rilascio di copie di tali atti ad uso amministrativi e/o legale è compito specifico dell’Ufficio di Stato Civile; pertanto gli Archivi di Stato potranno rilasciare certificati, estratti o copie integrali per uso legale degli atti e relativi allegati solo quando i registri del Comune sono smarriti, distrutti o vi è difformità tra i medesimi e quelli conservati presso l’Archivio di Stato (che ricordiamo provengono dal Tribunale), su autorizzazione della Procura della Repubblica competente.

3. Pubblicazione e uso di immagini

Nel caso di pubblicazioni a scopo di lucro e per motivazioni diverse da scopo di studio o per uso personale, l’uso di immagini, è soggetta ad autorizzazione da parte della Direzione. Lo studioso è tenuto quindi ad inviare richiesta formale di autorizzazione al Direttore tramite email all’indirizzo as-pe@cultura.gov.it. Le riproduzioni fotografiche per uso commerciale o per pubblicazioni a scopo di lucro sono soggette al pagamento dei diritti previsti dalla normativa vigente.

COSTI

Le spese di riproduzione sono quelle previste dal Tariffario adottato dall'Archivio di Stato di Pescara aggiornato ai sensi del DM 108 del 21/03/2024.

Per il calcolo del canone dovuto per le riproduzioni a scopo di lucro e per la concessione di uso degli spazi si applica quanto stabilito con le Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali  emanate con il sopraindicato DM 108 DEL 21/03/2024.

 

MODALITÀ' DI PAGAMENTO:

E' possibile pagare con carta di credito, bonifico o carta prepagata sulla Piattaforma PagoPA.

 



Ultimo aggiornamento: 22/10/2024